Domenica 8 e lunedì 9 giugno, i cittadini sono chiamati a votare
per i 5 referendum popolari abrogativi: quattro in tema di lavoro e uno
relativo alla cittadinanza italiana. Sarà possibile votare domenica dalle ore 7
alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Il quorum. Per la validità della
consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà
degli aventi diritto al voto più uno (50% più 1). Questo è quanto stabilisce
l’articolo 75, IV comma della Costituzione che testualmente recita: “La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi”.
Ecco i 5 quesiti:
1 ) «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei
licenziamenti illegittimi: Abrogazione». Il quesito chiede: «Volete voi
l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
nella sua interezza».
2) «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità:
Abrogazione parziale». Il quesito chiede: «Volete voi l’abrogazione
dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui
licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge
11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle
parole “ed un massimo di 6”
e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata
fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di
quindici prestatori di lavoro».
3) «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione
di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per
proroghe e rinnovi». l quesito chiede:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo
19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente
alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata
superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a),
nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre
2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate
dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole
“di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento
del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di
rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici
mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente».
4) «Esclusione della responsabilità solidale del
committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal
lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come
conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione». Il quesito chiede: «Volete voi
l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art.
16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito
con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole
“Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici».
5) «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di
residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la
richiesta di concessione della cittadinanza italiana». Il quesito chiede:
«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza».