Referendum -Urne aperte l’8 e 9 giugno: cinque quesiti.
Redazione Primiero Domenica 01 giugno 2025 4 minuti
Domenica 8 e lunedì 9 giugno, i cittadini sono chiamati a votare per i 5
referendum popolari abrogativi: quattro in tema di lavoro e uno relativo alla
cittadinanza italiana. Sarà possibile votare domenica dalle ore 7 alle ore 23
e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Il quorum. Per la validità della
consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne
metà degli aventi diritto al voto più uno (50% più 1). Questo è quanto
stabilisce l'articolo 75, IV comma della Costituzione che testualmente
recita: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi".
Ecco i 5 quesiti:
1 ) «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti
illegittimi: Abrogazione». Il quesito chiede: «Volete voi l'abrogazione del
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza».
2) «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione
parziale». Il quesito chiede: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali",
come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di
6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere
maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che
occupa più di quindici prestatori di lavoro».
3) «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al
contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e
rinnovi». l quesito chiede:«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", comma 1, limitatamente
alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata
superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla
lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro
il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e
produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b bis)"; comma 1 -bis ,
limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole
"dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4,
limitatamente alle parole ",in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando
il termine complessivo eccede i dodici mesi"; articolo 21, comma 01,
limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente».
4) «Esclusione della responsabilità solidale del committente,
dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore
dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici: Abrogazione». Il quesito chiede: «Volete voi l'abrogazione
dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato
dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'art. 32 del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici».
5) «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza
legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la
richiesta di concessione della cittadinanza italiana». Il quesito chiede:
«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza».