Almanacco
Restrizioni nel Capodanno a Primiero nel 1367
Gli antichi statuti di Primiero del 1367 stabilivano, nella rubrica 8°, l'impossibilità di festeggiare il Capodanno se prima non erano state celebrate e cantate le prime Messe.
Chi non rispettava questa clausola veniva condannato al pagamento di venti soldi per ogni volta.
Statuti di Primiero: Rimborso per furti e incendi di bestiame.
Evidentemente in passato nelle nostre zone, erano assai frequenti i furti di bestiame, soprattutto di pecore e capre, addirittura succedeva spesso che qualcuno desse loro fuoco... A questo fanno riferimento anche gli antichi statuti di Primiero del 1367, dove si legge:
"Stabiliamo che se a qualcuno del distretto di Primiero venissero bruciate uccise o rubate pecore, capre o armenti che si trovassero in un luogo dove non ci fosse fuoco, considerate le giuste prove attraverso idonei testimoni del distretto di Primiero circa la quantità delle bestie, a giudizio di coloro che sono stati chiamati a stimare il danno, questo venga rimborsato dal comune a colui che lo ha patito.
Questo sempre che non si scopra che le dette bestie fossero state affette da qualche malattia mortale, nel qual caso non saranno rimborsate.
E ugualmente ci si comporti in quelle case dove venga bruciato dal fuoco del fieno.
Colui che ha attizzato il fuoco debba pagare e restituire quel danno e ogni altro danno provocato, sempre che il fieno o il fienile non si trovasse in un pascolo comune, nel qual caso verranno imputati coloro che hanno posto il proprio fieno in tale luogo".
Salario del Podestà di Primiero
Negli statuti del 1367, era meticolosamente fissato il salario del podestà di Primiero:
"stabiliamo e ordiniamo che il potestà o rettore...abbia e debba avere, o ricevere dal comune di Primiero 200 libbre all'anno come suo salario e per la manutenzione di Castel pietra; e che il salario sia pagato il giorno di San Giorgio in aprile; e che gli siano inoltre dovuti 100 buoni chiari di legno che devono essere consegnati dagli uomini di Primiero a Campestrino, presso Castel pietra.
Statuti di Primiero, Violenza, Vendetta e Incendio di Castel Pietra
Gli statuti di Primiero del 1367 alla rubrica 14^ del libro 4^ "di quelli che violasseron o presumesseron violare qualche femina", stabiliscono una delle più alte condanne pecuniarie, in duecento libre di denari, che andavano metà al comune e metà alla femmina violata, con l'aggiunta che se non venivano pagate nel termine di giorni quindici dopo la sentenza, al colpevole veniva mozzato il capo, "potendo però il potestà e gli marzolli et altri huomeni di Primiero mitigare simil pena". Infatti, il legislatore pur ritenendo gravissimo il reato, forse considerando la fragilità umana, ebbe un ripensamento e la pena venne ridotta.
Così la multa doveva essere pagata da ambo gli amanti e per ciascuna volta se l'atto era consensuale e non potevano contrarre matrimonio.
In caso di matrimonio restavano esenti da ogni condanna.
Inoltre, la tradizione vuole con insistenza che nei tempi antichi esistesse anche nella nostra Valle "l'ius primae noctis", a favore del castellano giurisdicente il quale, se la sposa non era tanto piacente, la cedeva ad un suo funzionario.
Anche se nulla di concreto però è stato trovato scritto che possa servire da documentazione, Livio Tissot in "vecie s-cione de primier" fa riferimento alla leggenda, sostenendo la tesi secondo la quale, l'ultimo grave incendio che distrusse Castel pietra, residenza della famiglia Welsperg, nel 1657, fosse dovuto proprio alla vendetta, o giustizia come creder si voglia, della madre di una di queste ragazze.
Statuti di Primiero del 1367: Bestemmie e Punizioni Religiose
L'insegnamento religioso veniva impartito con metodo assoluto, impositivo, che ammetteva come base una fede incondizionata, e minacciava le pene dell'oltretomba a chi non lo rispettava, ad esempio non frequentando le funzioni religiose o bestemmiando.
Nella rubrica undicesima, del libro primo degli statuti di Primiero del 1367, si ordina: "di non bestemiar Iddio, Maria, né i suoi Santi, tanto in giocho, come in fuori di giocho, sia in che si voglia occasione". La pena era il pagamento di 60 soldi per ogni bestemmia.
Il malcapitato che non poteva pagare "se la vedeva brutta" dato che doveva essere gettato tre volte nell'acqua.
Chiesetta di San Silvestro: Leggenda del miracolo e della catena di Vincenzo Loss.
Su uno sperone del Monte Totoga, a 1350 metri d'altezza, di fronte alla parete massiccia della Vederna, biancheggia la chiesetta di San Silvestro, sentinella della Valle.
Secondo lo storico Zieger, la chiesetta più antica esistente nella nostra zona, matrice di tutte le altre della Valle, anche se le sue origini sono piuttosto discordanti. è accertato che già prima del 1300 esisteva un nucleo primitivo di cui resta la piccola abside semi-circolare, che subì parecchie trasformazioni nel corso dei secoli, fino alla forma attuale.
Fin ai tempi antichi dunque, santuario frequentato e venerato dagli abitanti delle nostre zone.
La tradizione vuole che ancora oggi in questo giorno ci si rechi in quel luogo per partecipare alla messa alla cappella dedicata a San Silvestro alla nostra gente.
Curiosa è la s-ciona che riguarda la costruzione della chiesetta di S. Silvestro, forse originata dal posto scosceso dove è situata.
I costruttori iniziarono a scavare le fondamenta in loc. "Propedas", sul fondovalle. Ma la mattina seguente le pietre e gli altri materiali erano spariti. Furono ritrovati per caso da un ragazzo capraio sul ciglio di roccia soprastante.
E così avvenne per tre volte di seguito, finché si decise di costruirla lassù. Di San Silvestro diffusa fu ancora in Valle la credenza del miracolo da lui eseguito per salvare un innocente boscaiolo di Caoria, erroneamente ritenuto colpevole di un delitto.
Narra la leggenda, riportata dal Felicetti, che il disgraziato che si chiamava Vincenzo Loss, arrivato al Passo Gobbera ammanettato in mezzo a quattro sbirri, scorta la chiesetta santuario di San Silvestro, lanciò una disperata invocazione al Santo.
Subito le catene che gli legavano i polsi si sciolsero e caddero a terra, con immensa meraviglia sua e degli sbirri.
Il capo riferì l'accaduto al giudice di Fiera ed il Loss fu rimesso in libertà. Un pezzo di quella catena è tutt'ora conservato, appeso di fianco all'altare della bella chiesetta che è stata restaurata in tempi recenti.
Statuti di Primiero del 1367: Regolamentazioni e Pene
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Libro primo
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Rubrica del modo di vendere l'olio, il sale e il pane e di non
incettare la biada
"Stabiliamo e ordiniamo che chiunque portasse olio in Primiero per venderlo lo possa vendere a 4 denari per libbra più di quanto è venduto a Feltre e non a più, sotto pena e multa di 20 soldi per ciascuno e per ciascuna volta. Allo stesso modo se qualcuno portasse pane a vendere in Primiero da Feltre o da altrove, su 4 denari ne possa guadagnare uno e non più, sotto la suddetta pena. Ugualmente se qualcuno portasse sale in Primiero per venderlo gli sia lecito guadagnare 18 denari allo Staro più di quanto guadagnerebbe a Feltre, e non oltre, sotto la predetta pena. Allo stesso modo nessun uomo o persona possa vendere la biada che ha condotto da Feltre in Primiero se prima questa non sia stata esposta per tre giorni nella pubblica piazza di Primiero, e ciò sotto pena di 25 libbre per ciascuno e per ciascuna volta. E chiunque denunci il trasgressore ne abbia a ricompensa la metà della multa. Egualmente per il trasporto della biada e del sale da Feltre a Primiero sia lecito ai trasportatori pretendere 10 soldi per moggio e non di più, e per un congio di vino 8 soldi e non più, e questo sotto pena di 20 soldi per trasgressore e per ciascuna volta. E per un centenario di drapi o di altre cose prendano i trasportatori 6 soldi e non più per ciascun centenario sotto la predetta pena; e sia compito dei giurati di Primiero controllare quanto sopra con l'obbligo di denunciare al Potestà o Rettore eventuali trasgressori non oltre tre giorni dalla scoperta dei medesimi; e ciò sotto pena di 60 soldi per ciascun giurato e per ciascuna volta e per questi sarà creduto al giurato con un testimone degno di fede. E se qualcuno fosse trovato a portare biada fuori Primiero senza il permesso del Rettore gli siano confiscate la biada e anche le bestie (da trasporto); e chiunque lo denunzi abbia metà della biada e delle bestie. E venga prestata fede all'accusatore se questi ha tre testimoni di buona fede. -
Rubrica del non bestemmiare Dio, né la santa Maria né i
santi
Stabiliamo che se qualcuno bestemmiasse Dio o la santa Maria o alcuno dei santi, tanto per scherzo che non, o in qualsiasi altra occasione, venga condannato ad una multa di 60 soldi; e chi non potesse pagarla venga per tre volte immerso nell'acqua. E chiunque denunci il bestemmiatore abbia in cambio la metà della multa. -
Rubrica di non togliere ad alcuno il cappuccio, il cappello o la
beretta.
Stabiliamo che se qualcuno togliesse ad altri dal capo il cappuccio, il berretto o altro tipo di copricapo, sia condannato alla multa di 4 soldi piccoli, sempre che il colpevole si sia comportato così con intenzioni ingiuriose e non avesse altri motivi. -
Rubrica di non vendere proprietà a nessun monastero
Stabiliamo che nessun uomo di Primiero possa vendere le proprie terre o proprietà, prati o campi che si trovino in valle a alcun monastero, né a quello di Castrozza, né a quello di S. Silvestro, né a qualsiasi altro. E chi contravverrà sia punito con la multa di 25 libbre di denari piccoli per ciascuna volta e detta vendita sia considerata nulla e di nessun valore.
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Rubrica del modo di vendere l'olio, il sale e il pane e di non
incettare la biada
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Libro secondo
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Rubrica del modo di vendere fieno e paglia
Stabiliamo che se qualcuno comprasse o facesse vendere fieno o paglia e non lo portasse via nello spazio di sei mesi dopo fatta la transazione, che questa sia nulla e di nessun valore… -
Rubrica del non portare alcuno del distretto di Primiero davanti a
giudici di altrove
Stabiliamo e ordiniamo che a nessuna persona del distretto di Primiero sia concesso portare qualcuno del medesimo distretto davanti a un giudice di altri distretti o giurisdizioni. E il Potestà o Rettore sia tenuto a difendere con tutti i diritti affinché nessuno venga citato davanti a un giudice di un'altra giurisdizione. E chi volesse citare qualcuno in questo modo, e non secondo gli statuti del comune di Primiero, sia condannato a 25 libbre di denari piccoli ciascuno e per ciascuna volta.
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Rubrica del modo di vendere fieno e paglia
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Terzo libro
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Rubrica del non dare doni ai figliocci
Stabiliamo che nessuno debba dare ai propri figliocci da 5 soldi in su né di vestirli se non di grigio. E questo sotto la pena di 20 soldi per chiunque contravvenisse a quanto sopra. -
Rubrica del non andare a nozze più di due per
casa
Stabiliamo che nessuno possa andare a nozze in numero superiore di due per casa. E questo sotto pena e multa di 5 soldi di denari piccoli ciascuno e per ciascuna volta. -
Rubrica del non tagliare alberi fruttiferi
Stabiliamo che nessuno possa tagliare alberi da frutto giacenti nel distretto di Primiero sia a monte che sul piano e chiunque lo facesse venga punito con la multa di 20 soldi di denari piccoli per ciascuna volta. E chi denunciasse il reo abbia la metà della multa, sempre che sia uomo degno di fede. Sempre che non avesse tagliato detti alberi per reimpiantarli o per potarli. -
Rubrica del non salire sopra il colle di San
Silvestro
Stabiliamo che se qualche uomo o persona del distretto di Primiero avesse intenzione di salire sopra il colle di S. Silvestro per custodirlo o per costruirvi qualche edificio o … sopra quello senza l'autorizzazione del signor Bonifacio che debba essere punito in modo tale che ne muoia e tutti i suoi beni vengano incamerati dal comune. -
Rubrica del non far celebrare alcun settimo né trigesimo né
annuale se prima non sia stata cantata la messa
Stabiliamo che nessun uomo né persona di Primiero possa festeggiare alcun settimo, trigesimo o annuale se prima non sia stata celebrata e cantata la messa. E se qualcuno contravverrà a queste disposizioni sia condannato ogni volta alla multa di 20 soldi dal comune. E chiunque possa accusare abbia la metà della multa e della condanna.
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Rubrica del non dare doni ai figliocci